Situazioni di disagio economico, disservizio nella raccolta ,immobili con un solo occupante ecco i casi in cui si può chiedere riduzioni, esoneri ed agevolazioni. |
Ai Comuni l’ncombenza per inviare ai contribuenti i bollettini per pagare la Tari.
L’imposta deve essere calcolata dal Ente Comune e poi proposta al proprietario dell’immobile.
Per le tariffe gli enti locali hanno ampio margine di scelta (si tratta comunque di un regime transitorio, in attesa di un regolamento che stabilisca un tariffario nazionale). anche le scadenze per i versamenti sono decise autonomamente da ogni singolo Comune, occorre quindi accertarsi, presso l’amministrazione di appartenenza, quale sia il termine ultimo previsto per la propria città.
La Tari deve essere pagata da chi occupa oppure detiene gli immobili a qualsiasi titolo (sia esso proprietario o locatario). Solo per gli utilizzi di breve durata (quelli, cioè, che non superano i sei mesi, come nel caso di appartamento per le vacanze estive) il pagamento spetta solo al proprietario dell’immobile.
In caso di comproprietà dell’immobile (come nel caso di coniugi in comunione), la responsabilità è di entrambi (cosiddetta solidale).
La Tari non si paga in base ai rifiuti effettivamente prodotti, ma secondo parametri presuntivi, come la superficie calpestabile dell’immobile, i componenti del nucleo familiare e appositi coefficienti di produttività indicati nel metodo normalizzato.
È possibile chiedere la riduzione o l’esonero dal pagamento
La tassa deve essere ridotta in caso di disservizio, di ubicazione fuori dalla zona di raccolta, per le attività produttive di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, inoltre ulteriori riduzioni o addirittura l’esonero: come nei casi di abitazioni con unico occupante o a uso limitato, abitazioni rurali, ecc. e ancora agevolazioni per le situazioni di grave disagio economico.
Se il Comune ha commesso errori nel conteggio
Per esempio, nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, che va calcolata una sola volta per nucleo familiare, anche se l’immobile possiede più di una pertinenza (per es. garage, soffitta, cantina, ecc.). Invece, potrebbe accadere che il Comune calcoli erroneamente non solo la quota fissa ma anche quella variabile per ogni singola pertinenza. La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia.
Se, dunque, il contribuente si accorge che nel bollettino inviato dal Comune ci sono errori, dovrà preferibilmente segnalarli per iscritto con raccomandata a.r. o rivolgersi direttamente agli sportelli comunali. A quel punto, spetterà al Comune inviare il nuovo bollettino corretto.
Ruisi Francesco