Sono diversi i correntisti della banca Don Rizzo che hanno scelto di controllare i conti correnti e i rispettivi mutui ipotecari, il sospetto che quei numeri non quadravano potrebbe essere assodato, ma, mai si pensava che quei rapporti potevano essere usurati, anche perché proprio la stessa banca promuove le verifiche dei conti correnti per appurarne la correttezza così che gli stessi non siano trattati da Anatocismo,commissioni di massimo scoperto,tassi usurai.
I correntisti in questione, incuriositi dalla promozionale offerta, che la banca Don Rizzo, offriva, ai correntisti della concorrenza, si sono rivolti ad una società del Nord Italia leader nel settore di tali argomenti, infatti la società, dopo un attento esame ha relazionato che tutti i conti sottoposti a controllo sono gravati da incongruenze usuraie, così i clienti hanno intimato all'indirizzo del Presidente e del Direttore Generale , una diffida, intimando la stessa Banca Don Rizzo a ripristinare immediatamente la legalità, ovviamente restituendo e normalizzando tutti i rapporti in essere, pare che il danno sia ingente, se la stessa Banca Don Rizzo non ottempererà ai motivi della diffida i correntisti produrranno denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Trapani.
E' doveroso ricordare che diversi tribunali in Italia hanno emesso sentenze a favore dei correntisti, in molti casi bloccando anche le vendite effetti da pignoramento, condannando le banche ai risarcimenti, e perseguendo penalmente i responsabili, spesso individuati nei Direttori Generali,Presidenti e Quadri responsabili delle banche incriminate.
Infatti, è prassi comune delle Banche seguire le direttive di Banca Italia, e non delle vigenti leggi, ora rafforzate in tutti i gradi di giudizio nei vari Tribunali.
Tra i ribelli, c’è chi pensa, come in questo momento, Don Giuseppe Rizzo si stia rivoltando nella tomba, lui che ha lottato già la fine del XIX e l'inizio del XX secolo contro gli usurai.
I criteri di applicazioni che i Tribunali adottano, trovano sfondo nella legge 108 del 07 marzo 1996 dove il Parlamento promulga una normativa per la rilevazione dell’ usura applicata dagli operatori finanziari modificando l’articolo 644 del Codice Penale.
“Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all'entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.
Art. 1 comma 1, L. 108/96:
“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del reddito.”
Pertanto quando il TAEG è superiore al tasso soglia (TEGM ) esiste usura.
Inoltre il comma 3 dell’art. 644 del Codice Penale: se il TAEG è superiore di una volta e mezza del TEGM gli interessi sono sempre considerati usurai, aggravando notevolmente la posizione dell’ Istituto di credito che li ha applicati.
Oltre alla reclusione da uno a sei anni ed una multa da € 3.098,74 ad € 15.493,71, l’ art. 1 della Legge 108/96 recita:
"Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà";
-se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare
-se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari
-se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno
-se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale
le azioni da intraprendere:
-La Denuncia Querela da presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
-La domanda di concessione di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’art. 14 della Legge 108/96.
-La domanda di sospensione per trecento giorno dei termini previsti dall'articolo 20 della n. 44 del 23 febbraio 1999.
-La richiesta di comunicazione ex-art. 335 co. 3 c.p.p. in merito al procedimento penale da presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
-La richiesta di sospensione nei casi di vendite in effetti di pignoramento mobiliare/immobiliare.
Come la formula del TEG aggira la legge antiusura.
L’art. 644 c.p. sancisce che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". La formula corretta da utilizzare per tale verifica è quella del TAEG, così previsto dalla legge 108/96 e come riconfermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale n. 12029/10 del 19/2/2010 . Per una corretta valutazione del problema, bisogna far riferimento a quanto disposto dal legislatore con la legge 108/96, nata per ridurre l’elevato costo degli interessi bancari che avevano raggiunto negli anni “90” tassi improponibili, con percentuali nominali di oltre il 25%. Per contenere tale fenomeno, il legislatore decise che doveva essere stabilito un tasso soglia oltre il quale le banche non potevano andare, tenuto conto di tutti i costi che il cliente doveva sostenere per l’utilizzo del credito. Vennero allora stabiliti dei criteri per la determinazione del tasso soglia, utilizzando come parametro il tasso medio applicato dai principali istituti bancari, aumentato del 50%, escludendo dal calcolo la cms. Tale decisione era determinata dal fatto che le banche applicavano le commissioni in maniera diversa, sia nella percentuale che nel metodo di calcolo (alcune le applicavano sugli utilizzi, altre sulle eccedenze di utilizzo, altre sulle somme non utilizzate e quasi esclusivamente sui conti correnti ordinari, mai sui conti anticipi). Si consentì alle banche di applicare dei tassi massimi pari al tasso medio rilevato dagli istituti di credito, maggiorato del 50%, per comprendere i maggiori oneri quali spese e commissioni che si pensava non potessero mai eccedere questa cospicua percentuale. A tal proposito, bisogna ricordare che l’Italia fu uno dei pochi paesi della comunità europea che stabilì il tasso soglia usurario maggiorando il tasso medio applicato dagli Istituti di Credito del 50% - gli altri paesi si basarono su percentuali più basse che non eccedevano il 30%. Dopo l’entrata in vigore della legge le Banche furono costrette ad allinearsi alle nuove norme. Ma sfruttando la disposizione che prevedeva che le CMS andassero rilevate a parte, perché escluse dal calcolo del TEG, travisando la legge e la volontà del legislatore, cominciarono ad innalzarle, facendo raggiungere alle stesse percentuali elevatissime, anche oltre il 3% trimestrale (contro una media dello 0,125% degli anni 90), calcolate sulla punta di massimo scoperto applicandole a tutti i conti, anche a quelli privi di affidamento e persino ai conti anticipi, che sino all'entrata in vigore della legge, per loro natura, non erano stati mai gravati da tali commissione. L’intento del legislatore era uno ed uno solo, contenere il costo del denaro, senza dare ad alcuno la possibilità di sforare i tassi soglia aggirando la disposizione di legge con spese e commissioni accessorie. La Banca d’Italia, indicò alle banche la formula TEG per verificare l'usurarietà delle condizioni applicate, che di finanziario non ha proprio nulla e che tra l’altro è frutto della somma di due addendi non omogenei. INTERESSI x 36.500 ONERI x 100 TEG = -------------------------------------- + ------------------------ NUMERI DEBITORI ACCORDATO Il primo addendo della formula, tiene conto degli interessi pagati e del fattore tempo (quindi è una formula finanziaria). Il secondo addendo (formula non contemplata in alcun testo di matematica finanziaria), ricava un dato percentuale rapportando gli oneri sostenuti dal cliente al fido accordato, senza tenere conto del fattore tempo, che nelle formule finanziarie è un dato essenziale. Ma l’utilizzo della predetta formula per verificare l'usurarietà dei tassi ed il superamento del tasso soglia oltre che a non rispondere alla norma ed alla volontà del legislatore, produce dei risultati inattendibili.
Ruisi Francesco
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