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domenica 17 gennaio 2016

Pensione ai superstiti, quando non si applica la riduzione?






Pensione ai superstiti, quando non si applica la riduzione?


la pensione di reversibilità  non può essere ridotta per limiti di cumulo  se nel nucleo famigliare ci sino figli minori,studenti o inabili.




La pensione ai superstiti (che può essere indiretta, laddove il deceduto sia un lavoratore, o di reversibilità, nel caso in cui invece sia un pensionato) è uno dei trattamenti ai quali ancora si applicano i limiti al cumulo dei redditi: in pratica, nel caso in cui i redditi del pensionato (che svolga attività di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, o che comunque possieda altri introiti oltre alla pensione) superino determinate soglie, il trattamento è ridotto.
La riduzione non si applica, però, nel caso in cui nel nucleo familiari risultino minori, studenti o inabili, ma soltanto qualora siano rispettate delle specifiche condizioni. Vediamo ora nel dettaglio le ipotesi in cui si applicano i limiti nella cumulabilità dei redditi, l’ammontare delle soglie, ed i requisiti per la non applicazione del taglio alla pensione.


Pensione ai superstiti: limiti di cumulo


Secondo la Legge Dini L. 335/1995. , è possibile cumulare la pensione ai superstiti o indiretta con gli altri redditi del beneficiario, sino alle seguenti soglie:


  1. Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al primo gennaio: in questo caso, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%;
  2. Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld: in questo caso, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%;
  3. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo Fpld: in questo caso, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50%.


Per comprendere meglio, vediamo la seguente tabella, che contiene i limiti di cumulo dei redditi per le pensioni ai superstiti suddivisi per annualità (poiché ogni anno cambia il trattamento minimo annuo Fpld):

AnnoTrattamento minimo mensile FpldTrattamento minimo annuo FpldSoglia pari al triplo del trattamento minimo
(pensione ridotta del 25%)
Soglia pari al quadruplo del trattamento minimo
(pensione ridotta del 40%)
Soglia pari al quintuplo del trattamento minimo
(pensione ridotta del 50%)
2012481625318.75925.01231.265
2013495,436440,5919.321,7725.762,3632.202,95
2014500,886511,4419.534,3226.045,7632.557,20
2015502,396531,0719.593,2126.124,2832.655,35
2016501,896524,5719.573,7126.098,2832.622,85


Pensione ai superstiti: disapplicazione dei limiti


Come accennavamo, i limiti al cumulo dei redditi non devono essere applicati se chi percepisce la pensione fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili Art.1, Co.41, L. 335/1995.

Una recente circolare dell’Inps Inps Circ. n. 185/2015. ha poi chiarito che i tetti di cumulo devono essere applicati nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge, ovvero a genitori, fratelli o sorelle, e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge Dini e confermato dall’Inps nella citata circolare, il trattamento proveniente dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta non può essere inferiore a quello spettante, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto.


Pensione ai superstiti: requisiti degli studenti


Gli studenti, perché non si applichino i limiti al cumulo dei redditi (e perché possano beneficiare della pensione ai superstiti) devono possedere i seguenti requisiti:

  1.  iscrizione presso una scuola media o professionale, qualora possiedano un’età pari o inferiore a 21 anni, e vivenza a carico del deceduto, purché vi sia assenza di attività lavorativa retribuita;
  2. iscrizione all’Università, non oltre il compimento di 26 anni, e vivenza a carico del deceduto, purché vi sia assenza di attività lavorativa retribuita; la pensione spetta solo per la durata del corso legale di laurea. 
  • Nel dettaglio, sono considerati studenti universitari i figli iscritti a:
      1. università statali e non statali riconosciute;
      2. altra tipologia di scuola legalmente riconosciuta, accessibile solo mediante diploma d’istruzione superiore;
      3. corsi di livello universitario;
      4. corsi di formazione artistica e musicale (conservatori);
      5. Istituti Tecnici Superiori (Its);
      6. scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento (come i master), corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie;
      7. dottorati di ricerca;
      8. corsi di studio esteri, equipollenti ai corrispondenti corsi di studio in Italia; 
Conserva lo status di studente universitario Italiano lo studente che sia beneficiario di borsa di studio Erasmus e svolga un periodo di studi all’estero.

Laddove uno studente sia fuori corso, ma dall’inizio del corso stesso non sia stato superato il termine legale di durata dell’intero ciclo di studi, il diritto potrà essere riconosciuto ugualmente (ad esempio, se un corso di studi dura 4 anni, e lo studente non ha ancora completato gli esami del primo anno, ma è al terzo anno di frequenza, il diritto alla pensione sarà ugualmente riconosciuto).

Se il superstite è studente universitario a tempo parziale, bisognerà comunque considerare la durata normale del corso di studi, e non quella prolungata.

Se lo studente si laurea e s’iscrive a un nuovo corso universitario, avrà diritto comunque alla pensione, sempreché non superi i 26 anni d’età; se invece risulta iscritto a singoli corsi, conserva lo status di studente universitario solo nel periodo di frequenza, e fino al superamento del relativo esame.

Qualora, infine, lo studente possieda un piccolo reddito (inferiore alla pensione minima maggiorata del 30%) da attività lavorativa, questo non comporta la perdita della qualifica di studente: pertanto, anche la sola decurtazione di una quota della pensione lederebbe il suo diritto agli studi, in contrasto con numerosi principi Costituzionali. Nessuna decurtazione anche se lo studente è utilizzato nei lavoratori socialmente utili (Lsu), o se svolge una borsa lavoro, o risulta impegnato in un progetto di servizio civile, pur in presenza di retribuzione o rimborso spese.


Pensione ai superstiti: decurtazione illegittima


Una volta verificato il possesso dei suddetti requisiti in capo ai figli studenti presenti nel nucleo, o qualora in famiglia siano presenti minorenni o maggiorenni in possesso d’inabilità a proficuo lavoro, non vi sono dubbi sul fatto che eventuali decurtazioni della pensione basate sui limiti al cumulo dei redditi siano palesemente illegittime.
Pertanto, contro il provvedimento Inps che dispone la decurtazione della pensione (cosiddetto Pratica indebito) si dovrà proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi 90 giorni, si potrà proporre un’azione giudiziaria, da notificare direttamente alla sede emittente.

                                                                                                        Ruisi Francesco



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