Il Tribunale di Bergamo con la sentenza n°941 del 12 dicemdre 2013 garantisce anche i co.co.pro. che recita hanno diritto alla pensione nonostante il datore non ha versato i contributi.
Così come il lavoratore subordinato, anche il lavoratore con contratto a progetto ha diritto ad ottenere la pensione nel caso in cui il datore non abbia versato i contributi previdenziali.
Anche se la legge prevede espressamente tale diritto solo per i lavoratori subordinati, la norma va interpretata in modo estensivo e quindi va intesa anche a favore dei co.co.pro. in quanto la situazione dei collaboratori è assimilabile a quella degli altri dipendenti.
Lo afferma di Bergamo in una recente sentenza. Quindi, se il collaboratore coordinato e continuativo, dopo aver lavorato per un’azienda per diversi anni, presenta domanda all’Inps per ottenere la pensione di vecchiaia, ma riceve un rifiuto, in quanto il datore non ha correttamente versato i contributi alla gestione competente, può fare ricorso in tribunale per ottenere quanto le spetta dall’Inps.
Il cosiddetto principio dell’automaticità delle prestazioni sancito dall’art. 2116 del codice civile, che riconosce ai lavoratori il diritto di percepire il trattamento pensionistico anche qualora l’azienda abbia omesso di versare i contributi previdenziali maturati. Stando al tenore letterale della norma, il principio si applica solo ai lavoratori “subordinati” e quindi non può essere invocato dai collaboratori con contratti co.co.
Tale lettura, fino alla sentenza del Tribunale di Bergamo, era pacifica e indiscussa, tanto che non pochi progetti di legge in passato hanno tentato di superare il problema, estendendo la tutela anche ai collaboratori non dipendenti. La sentenza di Bergamo, però, rovescia questa interpretazione, forzando in maniera evidente il dato legislativo.
Secondo il tribunale bergamasco, è vero che il Codice civile menziona soltanto i rapporti di lavoro subordinato tra quelli rientranti nell’ambito del principio dell’automaticità delle prestazioni, tuttavia questo principio ha una portata generale e quindi va inteso anche per i contratti di lavoro parasubordinato come, appunto, i contratti a progetto.
Bisogna quindi concludere per l’estensione del principio in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto il regime previdenziale di tali soggetti sarebbe sostanzialmente identico a quello dei lavoratori dipendenti. Se la situazione è identica, conclude la pronuncia, si deve applicare una regola uguale, e quindi si deve estendere anche ai collaboratori il principio dell’automaticità delle prestazioni.
Ragionando diversamente, la norma sarebbe incostituzionale, per violazione del principio di eguaglianza in forza dell’art. 3 della Costituzione Italiana.
Così come il lavoratore subordinato, anche il lavoratore con contratto a progetto ha diritto ad ottenere la pensione nel caso in cui il datore non abbia versato i contributi previdenziali.
Anche se la legge prevede espressamente tale diritto solo per i lavoratori subordinati, la norma va interpretata in modo estensivo e quindi va intesa anche a favore dei co.co.pro. in quanto la situazione dei collaboratori è assimilabile a quella degli altri dipendenti.
Lo afferma di Bergamo in una recente sentenza. Quindi, se il collaboratore coordinato e continuativo, dopo aver lavorato per un’azienda per diversi anni, presenta domanda all’Inps per ottenere la pensione di vecchiaia, ma riceve un rifiuto, in quanto il datore non ha correttamente versato i contributi alla gestione competente, può fare ricorso in tribunale per ottenere quanto le spetta dall’Inps.
Il cosiddetto principio dell’automaticità delle prestazioni sancito dall’art. 2116 del codice civile, che riconosce ai lavoratori il diritto di percepire il trattamento pensionistico anche qualora l’azienda abbia omesso di versare i contributi previdenziali maturati. Stando al tenore letterale della norma, il principio si applica solo ai lavoratori “subordinati” e quindi non può essere invocato dai collaboratori con contratti co.co.
Tale lettura, fino alla sentenza del Tribunale di Bergamo, era pacifica e indiscussa, tanto che non pochi progetti di legge in passato hanno tentato di superare il problema, estendendo la tutela anche ai collaboratori non dipendenti. La sentenza di Bergamo, però, rovescia questa interpretazione, forzando in maniera evidente il dato legislativo.
Secondo il tribunale bergamasco, è vero che il Codice civile menziona soltanto i rapporti di lavoro subordinato tra quelli rientranti nell’ambito del principio dell’automaticità delle prestazioni, tuttavia questo principio ha una portata generale e quindi va inteso anche per i contratti di lavoro parasubordinato come, appunto, i contratti a progetto.
Bisogna quindi concludere per l’estensione del principio in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto il regime previdenziale di tali soggetti sarebbe sostanzialmente identico a quello dei lavoratori dipendenti. Se la situazione è identica, conclude la pronuncia, si deve applicare una regola uguale, e quindi si deve estendere anche ai collaboratori il principio dell’automaticità delle prestazioni.
Ragionando diversamente, la norma sarebbe incostituzionale, per violazione del principio di eguaglianza in forza dell’art. 3 della Costituzione Italiana.
Ruisi Francesco
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