Approvato il decreto svuota carceri: queste le principali misure
Nel comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri si legge come il testo del decreto approvato nella seduta del 17 dicembre scorso nasca dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività. Pertanto, tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, si introduce un pacchetto di misure che operano su distinti piani, con l’obiettivo principale di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena che su quelli di uscita dal circuito penitenziario.
Tra le principali misure adottate vanno ricordate le seguenti:
a) con riguardo alle ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti viene prevista una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante. Infatti, per il sistema del bilanciamento delle circostanze che poteva comportare l’azzeramento di quella attenuante legata alla lieve entità del fatto si arrivava spesso a pene molto alte e sproporzionate. La norma prevede comunque una riduzione, nel massimo, della pena edittale;
b) per quanto attiene all’affidamento terapeutico si interviene per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di precedenti violazioni (come indicato dalla Corte Costituzionale) che, ovviamente continuano ad essere sottoposte alla valutazione del giudice;
c) per quanto riguarda la liberazione anticipata si amplia il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L’applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi previsti dall’art. 4bis dell’ord. Pen. è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione.
Nel testo del provvedimento in oggetto, si provvede anche a rafforzare gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute:
a) viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica);
b) viene previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase) finalizzato a garantire ai detenuti e internati la tutela dei loro diritti;
c) vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza, sulla quale graverà, in termini organizzativi, il peso dell’intervento d’urgenza.
Si interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti alla UE attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un più efficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell’iter procedurale (secondo statistiche del Ministero della giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE).
Con riguardo alle misure introdotte per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario è stato sottolineato come queste non segnino affatto un generalizzato depotenziamento della risposta giudiziaria penale, presupponendo, anzi, sempre e comunque, una valutazione da parte del giudice. Si fa il caso, ad esempio, della c.d. liberazione anticipata speciale, che, oltre a costituire un istituto temporaneo, in realtà realizza il mero ampliamento della portata di un beneficio già presente nell’ordinamento penitenziario, anticipando un effetto, quello della liberazione, che comunque si produrrebbe.
Restano ferme, peraltro, le misure di rigore nei confronti delle forme più aggressive di criminalità organizzata, mentre gli istituti di favore introdotti non impediscono, in caso di successive condotte negative da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi reattivi, impedendo ogni successivo accesso a soluzioni di tipo premiale.
fonte: diritto.it
Nessun commento:
Posta un commento