Il calcolo del credito Irpef dipende dal reddito del lavoratore e dal periodo di lavoro nell’anno. Non tutti percepiscono un bonus di 80 euro mensili in busta paga, pari a 640 euro totali. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni e numerosi esempi su come il datore di lavoro deve determinare l’importo mensile erogato da maggio a dicembre 2014: sarà di 80,98 euro in alcuni mesi e 78,37 euro in altri, ma per molti sarà di meno. Mai 53,33 euro per 8 mesi.
Il bonus di 80 euro del Governo Renzi è una delle misure più importanti a livello fiscale nell’anno 2014. Si tratta di credito Irpef che potrebbe portare nelle buste paga degli italiani fino a 640 euro da maggio a dicembre. Ma a chiarire il sistema di calcolo, quello che determina l’effettiva cifra mensile che si troveranno i lavoratori in busta paga, è l’Agenzia delle Entrate in una circolare. Il calcolo del credito dipende non solo dal reddito, che non deve superare i 26.000 euro, ma anche dal periodo di lavoro nell’anno e il periodo di paga. Una cosa è sicura: l’importo non sarà 80 euro né 53,33 euro. Ma dipende dai giorni di lavoro effettivi durante il mese di erogazione.
L’Agenzia delle Entrate risponde ad una importante domanda, la principale sul bonus di 80 euro di Renzi: La domanda relativa al “Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga” ossia le “le modalità di calcolo del credito da erogare in ciascun periodo di paga che devono seguire i sostituti d’imposta” (sarebbero di datori di lavoro).
La norma stabilisce che il lavoratore ha diritto a 640 euro di credito Irpef, se non supera i 24.000 euro di reddito, ed a una cifra inferiore che va azzerandosi per coloro che hanno un reddito da 24.000 euro a 26.000 euro (es. per 25.000 euro di reddito spetta 320 euro). Il problema principale è capire chi ha diritto a circa 80 euro in busta paga da maggio a dicembre 2014, e chi invece deve percepire di meno. O comunque come deve comportarsi il datore di lavoro. E cosa deve aspettarsi in busta paga il lavoratore.
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate richiama uno dei tre presupposti alla base della spettanza del bonus, che il datore di lavoro deve verificare, ossia che il lavoratore sia capiente, ossia l’imposta lorda Irpef deve superare le detrazioni per lavoro dipendente. Ciò avviene per i lavoratori con un reddito di oltre 8.000 euro. Gli altri due presupposti è il possesso di un reddito rientrante tra quelli oggetto di agevolazione, ed ovviamente un reddito non superiore a 26.000 euro.
Dopo aver verificato la capienza, secondo l’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro deve:
• calcolare l’importo del credito in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto),
• ed infine determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto).
Per quanto concerne la verifica della “capienza”, l’Agenzia precisa che i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. Quindi non vanno considerati altri redditi. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
Per quanto riguarda il calcolo del calcolo del credito spettante, quindi del bonus Irpef, il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR prevede che se il reddito complessivo:
• non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;
• è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi, sia per i lavoratori che superano 24.000 euro ma non 26.000 euro, sia per i lavoratori che non superano i 24.000 euro di reddito nel 2014, ma non hanno lavorato tutto l’anno. In quest’ultimo caso infatti, l’importo del credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. La stessa circolare aggiunge però che hanno diritto al bonus, sempre rapportato ai giorni di percezione della prestazione a sostegno del reddito, anche i lavoratori in CIG, CIGS, CIG in deroga, mobilità o in Aspi.
Vediamo ora i vari esempi di calcolo, premettendo che il reddito da considerarsi è quello imponibile fiscale, essendo il credito introdotto dal Decreto Legge n. 66 del 2014 un comma 1-bis all’art. 13 del TUIR che riguarda la determinazione dell’imposta Irpef da pagare, da parte del contribuente.
Lavoratore con 24.800 euro di reddito in 12 mesi di lavoro nel 2014. Ad esempio, per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a 640 x [(26.000 – 24.800)/2.000] = 640 x 1.200/2000 = 640 x 0,6 = ossia 384 euro.
Lavoratore con un reddito di 25.200 euro. Per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 25.200 euro, l’importo del credito spettante è pari a: 640 x [(26.000 – 25.200)/2.000] = 640 x 800/2000 = 640 x 0,4 = 256 euro di bonus Irpef. L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Lavoratore con reddito di 22.000 euro percepito in 4 o 7 mesi. Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente
applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR.
Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:
• ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41 di credito Irpef;
• ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x 212 = euro 371,73 di bonus.
La detassazione non si computa. Una importante risposta dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E chiarisce che i redditi del lavoratore derivanti da detassazione, ossia le somme per incrementi di produttività per l’anno 2014, sono escluse dal calcolo del reddito. Quindi fino a 3.000 euro.
La cedolare secca si computa e può portare alla perdita del bonus. Una risposta negativa arriva sempre dalla circolare n. 9/E per quei lavoratori che hanno anche un reddito derivante da una casa concessa in affitto. Se per il contratto di locazione il lavoratore ha optato per il regime della cedolare secca, il reddito si somma a quello da lavoro dipendente ai fini del calcolo del limite di reddito di 24.000 e 26.000 euro. A rischio il bonus.
L’Agenzia delle Entrate specifica che il datore di lavoro prima deve verificare la capienza (imposta lorda del lavoratore che supera la detrazione fiscale per lavoro dipendente), poi deve determinare in base ai dati in suo possesso il reddito complessivo, e poi deve provvedere ad erogare il bonus in busta paga.
In relazione a quest’ultimo aspetto, ossia l’erogazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il comma 4 dell’art. 1 del decreto prevede che i sostituti d’imposta (ossia i datori di lavoro) riconoscono il credito “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”, mentre il successivo comma 5 prevede che il credito “è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso”. Quindi leggendo la norma, l’erogazione è a partire da maggio 2014 ed il datore deve distribuire l’importo totale calcolato per le 8 buste paga da maggio a dicembre 2014. Sarebbero per molti i 640 euro che distribuiti diventano appunto il bonus di 80 euro tanto pubblicizzato.
Con la circolare n. 8/E del 2014 infatti, considerata la data di entrata in vigore del decreto, è stato specificato che i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
Quindi anche l’Agenzia delle Entrate conferma che l’obiettivo deve essere l’erogare in 8 mensilità, in 8 buste paga, l’importo del bonus calcolato sulla base del reddito complessivo presunto.
Il periodo di lavoro nell’anno va calcolato in giorni di lavoro. La circolare però precisa che vanno considerati i giorni lavorati nell’anno. Infatti una delle principali precisazioni è proprio questa, che il computo del periodo di lavoro va effettuato non su base annuale, non su base mensile, ma su base giornaliera. Una delle risposte della circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 cita testualmente: “Si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro”.
Quindi per la ripartizione nei vari mesi del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell’anno. Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.
Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), per trovare l’importo da erogare nel mese il credito complessivamente spettante dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese.
Calcolo importo mensile per i lavoratori con meno 24.000 euro che lavorano tutto l’anno 2014. Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro (tutti i lavoratori con meno di 24.000 euro che hanno lavorato l’intero 2014), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari:
• a euro 640/245 x 31 = 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre,
• e pari a euro 640/245 x 30 = 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre.
Per le erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/214 x 31 = 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x 30 = 89,72 a giugno, settembre e novembre.
Il medesimo criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali. Ad esempio, per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre 2014, per un totale di 124 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al numero di giorni lavorati è pari a euro 640/365 x 124 = 217,42, da ripartire in base ai giorni di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; 52,60 euro per i 30 giorni di giugno; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto; 26,30 euro per i 15 giorni di settembre.
Questo il sistema suggerito dall’Agenzia delle Entrate che però precisa: “Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, è possibile ripartire l’importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato.
Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, in cui non appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Ovviamente, se l’erogazione avvenisse per motivi tecnici nei 7 mesi da giugno a dicembre 2014 l’importo sarebbe di 91,43 euro al mese”.
Non è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213,33).
Molti lavoratori, soprattutto i precari, che sono tanti purtroppo, possono essere titolari di due o più contratti in un anno. Un contratto a termine ti scade, finisce e cambi datore di lavoro. Oppure il caso del lavoratore che passa da un contratto a progetto all’altro. Tutti i casi in cui i datori di lavoro sono due, uno dopo l’altro, o addirittura due datori di lavoro contemporaneamente (come chi ha due contratti part-time), rappresentano un possibile problema in riferimento al calcolo del bonus spettante. Il lavoratore, che come contribuente è destinatario del bonus Irpef calcolato sul reddito annuale, è l’unico responsabile dell’erogazione de bonus, anche se il datore di lavoro agisce “in via automatica”. Quindi gli altri redditi avuti nell’anno, precedentemente o contemporaneamente, vanno segnalati al datore di lavoro attraverso una comunicazione. E chi non ha diritto al bonus, perché sommando i redditi supera i 26.000 euro, deve immediatamente comunicare tale condizione al datore di lavoro.
Ruisi Francesco
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