Dissesto finanziario: cosa cambia per il cittadino e il Comune
Il crack di un Comune produce molteplici effetti che irrigidiscono l’operatività dell’ente producendo conseguenze anche sulla vita dei cittadini soprattutto in ambito economico finanziario e sociale. Tempi duri anche per gli amministratori considerati colpevoli di aver causato il default
L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili oppure quando nei confronti dell’ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio.
Il dissesto finanziario di un ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’impresa privata: l’ente locale non può cessare di esistere.
In caso di dissesto, si crea semplicemente una frattura tra passato e futuro. Nel caso del dissesto, infatti, pur essendo sentita l’esigenza di tutelare i creditori dell’ente occorre sempre considerare la necessità di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi in quanto gli squilibri economici finanziari che hanno causato lo stato di crisi dell’ente, non possono portare ad una forzata cessazione della sua attività.
Gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati), sono estrapolati dal bilancio comunale e passati alla gestione straordinaria. Un apposito Organo, nominato dal Presidente della Repubblica, si incarica delle insolvenze, attraverso la redazione di un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione che ha creato il deficit, mentre l’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria.
Introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano con l’articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, in seguito l’istituto del dissesto finanziario si è modificato seguendo un’evoluzione che lo ha portato a trovare il maggiore equilibrio possibile fra i diritti dei cittadini e i diritti dei creditori dell’ente.
Il risanamento dell’ente dissestato ha durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
La dichiarazione di dissesto finanziario è adottata, tramite apposita deliberazione, dal Consiglio Comunale il quale è tenuto a valutare le cause che hanno determinato lo squilibrio.
La deliberazione non è revocabile, deve essere accompagnata da una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizzi le cause che hanno provocato il dissesto ed è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno, unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
LE CONSEGUENZE DEL DISSESTO
Il default di un ente locale produce una serie di effetti in cascata che ne irrigidiscono l’operatività soprattutto in ambito economico finanziario e sociale, ma anche politico perché i suoi effetti si ripercuotono sugli amministratori considerati colpevoli di aver causato il crack.
Con il dissesto si pone fine alle gestioni economiche “squilibrate” e si obbliga l’ente ad applicare i principi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la posizione debitoria.
Conseguenze sul piano finanziario.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.
Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Il Comune che va in dissesto non può contrarre mutui e non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate.
I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita:
la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni. Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per i servizi a domanda individuale (ad esempio mense scolastiche, scuolabus, etc), il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.
Conseguenze sul piano politico.
Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario,non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile.
I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
Conseguenze sul piano sociale.
Con il dissesto si hanno inevitabilmente risvolti economici e politici, ma purtroppo anche sociali, con il ridimensionamento della spesa per i costi del lavoro ed il collocamento in disponibilità del personale eccedente.
L’ente locale dissestato è, infatti, obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio e in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti /popolazione (definiti in base al decreto emanato con cadenza triennale dal Ministero dell’Interno), fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità.
La spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.
I contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, sono risolti di diritto.
LA PROCEDURA DI RISANAMENTO
La procedura di risanamento necessaria a ritrovare l’equilibrio finanziario, viene affidata dal Testo Unico degli Enti locali all'organo straordinario di liquidazione ed agli organi istituzionali dell’ente (sindaco, giunta, Consiglio comunale).
Il primo provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge mentre gli altri assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario nominato fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche.
L’ente locale è tenuto a fornire,a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
L’organo straordinario di liquidazione può autorganizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell’attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture.
Francesco Ruisi