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sabato 31 maggio 2014

Il nuovo art. 416 ter cp: lo scambio elettorale politico-mafioso, fa acqua ed è pericoloso!






La legge del 17 aprile 2014 n. 62 ha modificato il codice penale inserendo il nuovo articolo 416 ter cp relativo al c.d. reato di scambio elettorale politico-mafioso.
Il nuovo articolo è titolato  " Scambio elettorale politico-mafioso " prevede che " Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione  o  della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti  con  le modalità di cui al primo comma ".

Il nuovo articolo di legge può  trovarsi in conflitto tra diritto civile e diritto penale.

Infatti, l’articolo 416 ter cp anche se inserito nel codice penale, sanziona un particolare accordo " civilistico " con il quale  una parte si impegna a procurare voti ad un altro soggetto in cambio di un corrispettivo. Quindi, " l'accordo "  che viene sanzionato dal legislatore è il contratto con il quale ci si  impegna a procurare voti in cambio di un corrispettivo (che può essere qualsiasi bene o servizio che abbia una utilità), occorre comprendere se la norma si applica ad atti civili che non abbiano la struttura tipica del contratto.

Sicuramente l’intento del legislatore è quello di colpire atti che (anche senza la struttura del contratto) hanno o raggiungono la medesima finalità di scambio.

Questo si deduce dalle parole dissonanti  presenti nel 416 ter cp   " promette " o " promessa " di procurare voti e dalla espressione  " accetta la promessa di procurare voti ".  In altri termini, la parola " promessa " richiama strutture di atti e tipi di atti civili i quali hanno la finalità di trovare voti, ma che non sono strutturati come contratti con due parti contrattuali contrapposte. Infatti, in sede civile, mentre il contratto richiede per il suo perfezionamento il consenso di due parti,  la " promessa " viene descritta come un negozio unilaterale che per perfezionarsi non deve avere il consenso dell’altra parte.

Ecco, quindi, che diventa più chiaro anche l’ultimo comma dell’ art.416 ter cp secondo il quale è punito  " promette di procurare voti ", questo significa che colui che fornisce voti, è punito sia se si impegna a fornire voti con una promessa vera e propria, sia se si impegna con una proposta di contratto, indipendentemente da qualsiasi " controparte " e, soprattutto, indipendentemente da qualsiasi  " accettazione " della controparte.

  Si potrebbe anche aggiungere che in base all'ultimo comma del 416 cp la sanzione arriva indipendentemente dalla ricezione di un corrispettivo.

Usando altre parole si potrebbe dire che per comprendere e spiegare l’art. 416 ter cp occorre partire dall'ultimo comma del medesimo articolo.  Occorre, però, sottolineare che questa interpretazione presuppone che il termine “promessa” sia stato usato in senso non tecnico (per il rilievo civile) dal legislatore e, quindi, che il legislatore con il termine promessa non si riferisce solo ad un particolare atto tipico civile (le promesse), ma a tutti quegli atti (civili) che raggiungono il medesimo risultato senza che sia necessaria la presenza di una controparte e senza che sia necessaria  l’accettazione di una controparte.

Sottolineato questa peculiarità, possiamo passare ad analizzare il primo comma del 416 ter cp ed è possibile valutare la questione dal punto di vista di colui che riceve i voti. Come si è già detto anche in questo caso colui che riceve voti è punito, ma solo se " accetta la promessa " (pervenuta da un terzo) di fornire  voti e paga un corrispettivo. Ora, è evidente che in questa situazione il legislatore richiede l’accettazione della promessa e questa è la prima incongruenza, posto che l’accettazione di una promessa (almeno in sede civile) è un evento  alquanto difficile se con il termine " promessa " si intende il tipico negozio civile che ha natura unilaterale e che non richiede l’accettazione dell’alta parte.

L’incoerenza della frase " accetta la promessa " si nota anche se considera che in ambito civile un corrispettivo non è dovuto da colui che “riceve una promessa”, anzi il corrispettivo è un elemento tipico dei contratti, con due parti, (nei quali è necessaria la presenza di due parti).
In poche parole, la norma per avere una coerenza anche in sede civile avrebbe dovuto dire, è punito chiunque accetta la proposta (da altri formulata) di riceve voti in cambio di un corrispettivo, ma è punito anche colui che ricevuta la promessa di voti, promette a sua volta un corrispettivo per i voti ricevuti. Questo tipo di formulazione (tecnica in senso civile) avrebbe permesso di superare le incompatibilità tra una norma penale che sanziona un accordo civile.

Questo permette di  sottolineare quanto il termine promessa sia usato in modo civilisticamente atecnico anche nel primo comma del 416 ter cp, in quanto se si dovesse interpretare il termine promessa indicato nel primo comma 416 ter cp solo come sinonimo di proposta contrattuale (sarebbero fuori dalla portata penale gli atti civili che raggiungono il medesimo risultato senza necessità di consenso dell’altra parte).

A chiusura di queste brevi osservazioni sulla commissione tra diritto civile e penale, è opportuno sottolineare che la norma colpisce il voto di scambio diretto (tra colui che beneficia dei voti e colui che procura i voti) sia il voto di scambio indiretto, cioè viene sanzionata anche al vicenda in cui i voti sono comprati tramite mediatori o altri soggetti non direttamente " politici "; inoltre, il termine " politico " si riferisce non solo a colui che ricopre un incarico elettivo pubblico (quindi, già eletto), ma anche a colui che vuole essere eletto (e, quindi, è un politico generico).

Quanto, infine, al corrispettivo, questo non deve essere solo denaro, ma qualsiasi altra " utilità ", come ad esempio, l’impegno di ricevere  l’aggiudicazione di appalti pubblici o l’assunzione nella pubblica amministrazione.

In chiusura,  l'art. 416 ter cp  sembra fare acqua da tutte le parti, e normale pensare che i professionisti  della legge, useranno le contraddizioni presenti nel testo del legislatore per azzerare  i suoi effetti, che di fatto così come presentato può essere usato in modo sconsiderato.
                                                                                           Ruisi Francesco



     

sabato 24 maggio 2014

Riforma delle sanzioni penali e depenalizzazione



















                          La Legge del 28.04.2014 n. 67 ridetermina  il sistema delle sanzioni in sede penale, stabilisce i principi di base dell'arresto domiciliare e della reclusione domiciliare, trasforma in illecito amministrativo (depenalizzando) numerose altre fattispecie


con la LEGGE   28 aprile 2014, n. 67 il  Governo detta nuove applicazioni in le  in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili.


giorno 17/05/2014 è entrato  in vigore il provvedimento stabilito con la Legge del 28 aprile 2014 n. 67 che   attribuisce la delega al governo per intervenire su alcune materie in modo da alleggerire le problematiche   sul sovraffollamento delle carceri. In poche parole, il governo è chiamato a riscrivere buona parte del sistema delle sanzioni penali.

I principi al quale il governo dovrà attenersi saranno questi:

Tipologia generale delle sanzioni: 

1)  prevedere  che  le  pene  principali  siano  l’ergastolo,  la reclusione, la reclusione domiciliare  e  l’arresto  domiciliare,  la  multa  e  l’ammenda;

Riforma della reclusione domiciliare e dell’arreso domiciliare: Prevedere  che  la   reclusione   e   l’arresto domiciliari si espiano presso l’abitazione  del  condannato  o  altro  luogo pubblico o  privato  di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di con durata continuativa o per singoli  giorni della settimana o per fasce orarie;

2) per i reati per i quali  è prevista  la  pena  dell’arresto  o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, (ex 278 del cpp),  prevedere che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o  dell’arresto  domiciliare;

3) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, (ex  278 cpp)  prevedere  che  il  giudice,  tenuto  conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa  applicare la reclusione domiciliare;

4) il  giudice può prescrivere l’utilizzo delle particolari  modalità  di  controllo;

5) l’arresto e la reclusione domiciliare  non  si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103,  105  e  108  del cp (abitualità, tendenza a delinquere, professionalità nel reato);

6) c’è il carcere qualora non  risulti  disponibile  un  domicilio  idoneo  ad  assicurare la custodia del condannato ovvero quando il  comportamento  del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la  commissione  di  ulteriore  reato,  risulti  incompatibile   con   la  prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di  tutela  della persona offesa dal reato;

7)   l’allontanamento non autorizzato dal domicilio è considerato evasione ex art.  385 del codice penale;

8)  che per i reati che prevedono la reclusione o l’arresto domiciliare il giudice, sentiti l’imputato  e  il pubblico  ministero,  possa  applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità;

a) il lavoro di pubblica utilità non possa  essere  inferiore a dieci giorni e consista nella  prestazione  di  attività non retribuita in favore della collettività da  svolgere  presso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni  o presso   enti   o  organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato: prevedere che  la prestazione debba essere svolta con  modalità  e  tempi  che  non  pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e di  salute del condannato, inoltre prevedere  che  la  durata  giornaliera  della  prestazione non possa comunque superare le otto ore;

Depenalizzazione: 
 Il Governo è delegato a riformare la  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  con l’introduzione di  sanzioni amministrative  e  civili sulla base dei seguenti principi:

1)  trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i quali è prevista  la  sola  pena  della  multa o dell’ammenda,  ad eccezione delle seguenti materie:
       a) edilizia e urbanistica;
       b) ambiente, territorio e paesaggio;
       c) alimenti e bevande;
       d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
       e) sicurezza pubblica;
       f) giochi d’azzardo e scommesse;
       g) armi ed esplosivi;
       h) elezioni e finanziamento ai partiti;
       i) proprietà intellettuale e industriale;

2)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  i  seguenti  reati previsti dal codice penale:
      a) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,  (atti osceni) e 528,limitatamente           alle ipotesi di cui al  primo e al secondo comma (pubblicazioni oscene);
      b) le contravvenzioni previste dagli articoli  652, (rifiuto di prestare la propria opere             in occasione di tumulto)  659,  (disturbo del riposto) 661, (abuso della credulità             popolare) 668 rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive)  e 726; (atti           contrari alla comune decenza);

3)  trasformare  in  illecito  amministrativo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ex legge 12 settembre 1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638, pur che l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di  10.000 euro annui e preservando comunque  il principio  per  cui  il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se  provvede  al versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla  contestazione  o  dalla  notifica dell’avvenuto accertamento  della  violazione;

4)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  le  contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,  previste in alcune disposizioni speciali;

Quantificazione della sanzione amministrativa: per i reati trasformati in illeciti amministrativi,  le sanzioni saranno adeguate e proporzionate  alla  gravità della  violazione,  alla reiterazione dell’illecito,  all'opera  svolta  dall'agente  per  l’eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonchè  alla  personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere  come sanzione principale il pagamento di una somma  compresa  tra  un  minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000;

Autorità competente ad irrogare le sanzioni:
indicare, per i reati trasformati in illeciti  amministrativi,  quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni.
                                                                                Ruisi Francesco

attività di studio Paolo Giuliano





sabato 17 maggio 2014

2 miliardi di Euro, è quanto ammonta la multa all'Italia per avere violato i diritti dell'uomo.






Indulto e amnistia 2014, ultime notizie: allarme salute nelle carceri



Sovraffollamento carceri e allarme salute per i detenuti, amnistia e indulto 2014: ecco qual è la situazione


Il ministro della Giustizia Andrea Orlando il 22 maggio prossimo va in  missione a Strasburgo dove incontrerà i vertici della Corte europea dei diritti dell'uomo  del Consiglio d'Europa, va a trattare  i contenuti del testo unificato per indulto e amnistia 2014 che verrà presentato in commissione Giustizia al Senato della Repubblica Italiana. Il ministro sa benissimo che il Consiglio d’Europa ha già pronte le sanzioni per l’Italia giorno  28 Maggio 2014 sarà elevata una mega mula di ben 2 miliardi di Euro, per lo stato di illegalità che l’Italia adotta contro i diritti dell’uomo nei siti carcerari, paragonandola allo stato in cui versava l’Iraq di Saddam Hussein, dove ci fu bisogno di un intervento armato.
Se pur con un po’ di esagerazione nel confronto, di Hussein,  le carceri Italiane  possono essere definite disumane, infatti il sovraffollamento determina un allarme sociale dalle grandi proporzioni, si rischia una pandemia  di malattie contratte in quei luoghi.
Un nuovo allarme per la salute dei detenuti viene lanciato oggi dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simpse), mentre il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che l'8 ottobre 2013 inviò un messaggio alle Camere sul sovraffollamento carceri, continua a chiedere senza sosta l'approvazione di leggi di indulto e amnistia 2014 "sia per ragioni etiche che per ragioni economiche" in vista della scadenza dei termini imposti dalla Corte di Strasburgo per il 28 maggio 2014, giorno entro il quale l'Italia dovrebbe ristabilire condizioni umane e dignitose negli istituti penitenziari. Attualmente la salute nelle carceri sarebbe ad alto rischio, a causa del sovraffollamento e della scarsa qualità dell'assistenza sanitaria, per una forbice che va dal 60 all'80% dei detenuti. Secondo le stime degli esperti dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria che in questi giorni celebrano il congresso annuale a Torino, "il 32% dei detenuti è tossicodipendente, il 27% ha un problema psichiatrico, il 12% ha malattie osteoarticolari, il 16% cardiovascolari e circa il 10% problemi metabolici e dermatologici, il 5% di malattie infettive ". "Tra le malattie infettive - secondo i dati della Simpse riportati dall'Ansa - è l'epatite C la più frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%), Epatite B (5,3%), Hiv (3,8%) e sifilide (2,3%).

Amnistia e indulto 2014, in primis risolverebbe le condizioni dei detenuti, poi salverebbe l’Italia dalla Mega multa di 2 miliardi di euro emessa dall’Unione Europe  in fine  tralcerebbe di colpo  9 milioli di processi pendenti da anni, causando un risparmio economico per le casse  Italiane  di ben 1,5 miliardi di euro.


Intanto, non c'è ancora traccia sul sito istituzionale del Senato della Repubblica del testo unificato in materia di indulto e amnistia 2014, che avrebbero dovuto presentare entro le ore 18 di giovedì 15 maggio i senatori Ciro Falanga (FI) e Nadia Ginetti (PD) nella qualità di relatori dei quattro ddl per amnistia e indulto presentati dai senatori Manconi, Compagna, Buemi e Barani più altri cofirmatari. Probabilmente sarà presentato dopo la missione di Orlando a Strasburgo.

                                                                                             Ruisi Francesco
















martedì 13 maggio 2014

La sospensione del procedimento penale e l’estinzione del reato per “messa alla prova”





















La legge del 28.04.2014 n. 67 introduce l'istituto della messa alla Prova
dell'imputato prima della sentenza, durante la fase della "prova" il procedimento penale è sospeso e se la prova ha esito positivo il rato è estinto. 


Ecco i nuovi articoli 168 bis codice penale e 168 ter codice penale e i corrispondenti articoli 454 bis cpp; 464 ter cpp; 464 quater cpp; 464 quinquies cpp; 464 sexies cpp; 464 septies cpp; 464 octies cpp.

LEGGE   28 aprile 2014, n. 67  

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili. (14G00070) in G.U.  Serie Generale n.100 del 2-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2014

La legge del 28 aprile 2014 al fine di eliminare il carico dei procedimenti e di ridurre il peso dei detenuti nelle carceri ha introdotto il nuovo istituto della sospensione del procedimento per “messa alla prova”.
 In poche parole il procedimento penale di sospende  onde permettere all’imputato il risarcimento del danno il risarcimento del danno dallo stesso cagionato,  l’affidamento dell’imputato al  servizio sociale.

Ambito di applicazione.

 Nei procedimenti per reati puniti con la sola  pena edittale pecuniaria o con la pena edittale  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa  alla  pena pecuniaria, nonche’ per i delitti indicati dal comma 2  dell’articolo 550 del codice di  procedura  penale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 cp.

Richiesta:  è l’imputato  puo’  chiedere  la sospensione del processo con messa alla prova. Quindi, non è obbligatorio chiedere o concedere la messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova  dell’imputato non puo’ essere concessa piu’ di una volta. La richiesta puo’ essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto.

Forma della richiesta  La volonta’ dell’imputato e’ espressa personalmente o per  mezzo di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e’  autenticata  nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3 cpp

Contenuto della “messa alla prova”

   La messa alla prova  comporta  la  prestazione  di  condotte  volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche’, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi’ l’affidamento dell’imputato al  servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo’  implicare,  tra l’altro,  attivita’  di  volontariato  di  rilievo  sociale,   ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai  rapporti  con  il  servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta’  di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

    La concessione della messa alla prova e’ inoltre  subordinata  alla prestazione di lavoro di pubblica utilita’.  Il  lavoro  di  pubblica utilita’ consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto  anche  delle   specifiche   professionalita’   ed   attitudini lavorative dell’imputato, di durata non  inferiore  a  dieci  giorni, anche non continuativi, in favore della  collettivita’,  da  svolgere presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di volontariato.  La  prestazione  e’  svolta  con  modalita’  che   non pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non puo’ superare le otto ore.

Documenti da allegare alla richiesta di sospensione.  

All’istanza e’ allegato un programma di  trattamento,  elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non  sia  stata  possibile  l’elaborazione,  la  richiesta  di elaborazione del  predetto  programma.

 Il  programma  in  ogni  caso prevede:

a) le modalita’ di coinvolgimento dell’imputato, nonche’ del  suo nucleo  familiare  e  del  suo  ambiente  di  vita  nel  processo  di reinserimento sociale, ove cio’ risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni  specifici che l’imputato assume anche al fine di  elidere  o  di  attenuare  le conseguenze del reato, considerando a tal fine  il  risarcimento  del danno,  le  condotte  riparatorie  e  le  restituzioni,  nonche’   le prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica   utilita’   ovvero all’attivita’ di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,  la  mediazione con la persona offesa.

Termini entro cui effettuare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli 421 e 422 cpp o fino alla dichiarazione di apertura del  dibattimento  di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e’ stato notificato  il  decreto  di  giudizio immediato, la richiesta e’ formulata entro il termine e con le  forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1 cpp.

 Nel procedimento  per  decreto, la richiesta e’ presentata con l’atto di opposizione.

La richiesta di sospensione del procedimento  con  messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini  preliminari.  Nel  corso delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e’  presentata   una richiesta di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova, trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  affinche’  esprima  il consenso o il dissenso. Il consenso  del  pubblico  ministero  deve  risultare  da  atto scritto  e  sinteticamente  motivato,  unitamente  alla  formulazione dell’imputazione.  Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato puo’ rinnovare  la  richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice,  se ritiene  la  richiesta  fondata,  provvede.

Effetti della messa alla prova.

 Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del  reato  e’  sospeso.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si  procede.
L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione  delle  sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Revoca della messa alla prova.

    La sospensione del procedimento con  messa  alla prova e’ revocata:            

  1.  in caso di grave o reiterata  trasgressione  al  programma  di trattamento o alle  prescrizioni imposte,  ovvero  di  rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita’;
  2.  in caso di commissione, durante il periodo  di  prova,  di  un nuovo delitto non colposo ovvero di un  reato  della  stessa  indole.

Esito della messa alla prova.

  Decorso  il  periodo di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova,  il  giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto  conto  del  comportamento  dell’imputato  e  del  rispetto   delle   prescrizioni  stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito  positivo.  A  tale  fine acquisisce la relazione conclusiva  dell’ufficio  di  esecuzione  penale esterna che ha preso in carico l’imputato  e  fissa  l’udienza  per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
In caso di esito negativo della prova, il  giudice  dispone  con  ordinanza che il processo riprenda il suo corso.


venerdì 2 maggio 2014

Grillo e i comizi ad applausi blindati.






Guai a chi contesta Beppe Grillo

Non accenna a placarsi l’ondata di polemiche per il «cartello sgradito» durante il comizio di Beppe Grillo a Piombino, che sabato ha parlato davanti all’acciaieria Lucchini, al centro delle cronache degli ultimi giorni per la recente chiusura del suo altoforno. I fatti sono noti: poco prima che il fondatore del MoVimento 5 Stelle salisse sul palco per prendere la parola, qualcuno tra il pubblico solleva un cartello: 
«Troppo comodo fassì vede’ a’ funerali. Non venite a fare campagna elettorale sulla nostra pelle».

Elena Masetti, un’insegnante, che poco dopo racconterà di come il suddetto cartello le sia stato strappato di mano e buttato lontano:

«Un cartellone innocuo – dice l’insegnante – voleva ricordare che la storia della vita, della morte e speriamo rinascita delle acciaierie è una storia nostra, di lotte fatte dai nostri operai, dai nostri sindacati, dal nostro sindaco. Un cartello strappato con rabbia dall’ignoranza».

 A recuperare il cartello,  sono stati  Gianluca Rombai e Luca Cini, rispettivamente operaio e impiegato alla Lucchini, che l’hanno tenuto sollevato per un po’ prima che un uomo del servizio di sicurezza del MoVimento 5 Stelle non lo facesse sparire definitivamente («piegato e portato via con la scorta della polizia») tra fischi e qualche applauso, mentre l’uomo è seguito da una scia di giornalisti.

Bisogna dire a Beppe che scopiazzare il Duce alle censure di pensiero e alle condotte nazi-fascisti del rigore alla logica di chi non è con me e mio nemico, e stato concretamente smentito dalle esperienze  vissute. 

ebbene ricordargli che Benito da grande uomo morì umiliato dai  barbari che giorni prima  lo hanno baciato e applaudito.

È bene però distinguere Grillo dai rappresentanti grillini,dai seguaci  e a sua volta da chi li ha votati.

Attento Beppe, saranno proprio i tuoi seguaci che ti appenderanno a testa in giù, quando avranno trovato, altre opportunità,quindi tu Casaleggio e i tuoi business,datevi una via di fuga,finchè i seguaci saranno ciechi di quell’odio sociale che  cavalchi con destrezza.
                  
                                                           Ruisi Francesco