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martedì 13 maggio 2014

La sospensione del procedimento penale e l’estinzione del reato per “messa alla prova”





















La legge del 28.04.2014 n. 67 introduce l'istituto della messa alla Prova
dell'imputato prima della sentenza, durante la fase della "prova" il procedimento penale è sospeso e se la prova ha esito positivo il rato è estinto. 


Ecco i nuovi articoli 168 bis codice penale e 168 ter codice penale e i corrispondenti articoli 454 bis cpp; 464 ter cpp; 464 quater cpp; 464 quinquies cpp; 464 sexies cpp; 464 septies cpp; 464 octies cpp.

LEGGE   28 aprile 2014, n. 67  

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili. (14G00070) in G.U.  Serie Generale n.100 del 2-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2014

La legge del 28 aprile 2014 al fine di eliminare il carico dei procedimenti e di ridurre il peso dei detenuti nelle carceri ha introdotto il nuovo istituto della sospensione del procedimento per “messa alla prova”.
 In poche parole il procedimento penale di sospende  onde permettere all’imputato il risarcimento del danno il risarcimento del danno dallo stesso cagionato,  l’affidamento dell’imputato al  servizio sociale.

Ambito di applicazione.

 Nei procedimenti per reati puniti con la sola  pena edittale pecuniaria o con la pena edittale  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa  alla  pena pecuniaria, nonche’ per i delitti indicati dal comma 2  dell’articolo 550 del codice di  procedura  penale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 cp.

Richiesta:  è l’imputato  puo’  chiedere  la sospensione del processo con messa alla prova. Quindi, non è obbligatorio chiedere o concedere la messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova  dell’imputato non puo’ essere concessa piu’ di una volta. La richiesta puo’ essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto.

Forma della richiesta  La volonta’ dell’imputato e’ espressa personalmente o per  mezzo di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e’  autenticata  nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3 cpp

Contenuto della “messa alla prova”

   La messa alla prova  comporta  la  prestazione  di  condotte  volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche’, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi’ l’affidamento dell’imputato al  servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo’  implicare,  tra l’altro,  attivita’  di  volontariato  di  rilievo  sociale,   ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai  rapporti  con  il  servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta’  di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

    La concessione della messa alla prova e’ inoltre  subordinata  alla prestazione di lavoro di pubblica utilita’.  Il  lavoro  di  pubblica utilita’ consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto  anche  delle   specifiche   professionalita’   ed   attitudini lavorative dell’imputato, di durata non  inferiore  a  dieci  giorni, anche non continuativi, in favore della  collettivita’,  da  svolgere presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di volontariato.  La  prestazione  e’  svolta  con  modalita’  che   non pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non puo’ superare le otto ore.

Documenti da allegare alla richiesta di sospensione.  

All’istanza e’ allegato un programma di  trattamento,  elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non  sia  stata  possibile  l’elaborazione,  la  richiesta  di elaborazione del  predetto  programma.

 Il  programma  in  ogni  caso prevede:

a) le modalita’ di coinvolgimento dell’imputato, nonche’ del  suo nucleo  familiare  e  del  suo  ambiente  di  vita  nel  processo  di reinserimento sociale, ove cio’ risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni  specifici che l’imputato assume anche al fine di  elidere  o  di  attenuare  le conseguenze del reato, considerando a tal fine  il  risarcimento  del danno,  le  condotte  riparatorie  e  le  restituzioni,  nonche’   le prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica   utilita’   ovvero all’attivita’ di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,  la  mediazione con la persona offesa.

Termini entro cui effettuare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli 421 e 422 cpp o fino alla dichiarazione di apertura del  dibattimento  di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e’ stato notificato  il  decreto  di  giudizio immediato, la richiesta e’ formulata entro il termine e con le  forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1 cpp.

 Nel procedimento  per  decreto, la richiesta e’ presentata con l’atto di opposizione.

La richiesta di sospensione del procedimento  con  messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini  preliminari.  Nel  corso delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e’  presentata   una richiesta di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova, trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  affinche’  esprima  il consenso o il dissenso. Il consenso  del  pubblico  ministero  deve  risultare  da  atto scritto  e  sinteticamente  motivato,  unitamente  alla  formulazione dell’imputazione.  Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato puo’ rinnovare  la  richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice,  se ritiene  la  richiesta  fondata,  provvede.

Effetti della messa alla prova.

 Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del  reato  e’  sospeso.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si  procede.
L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione  delle  sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Revoca della messa alla prova.

    La sospensione del procedimento con  messa  alla prova e’ revocata:            

  1.  in caso di grave o reiterata  trasgressione  al  programma  di trattamento o alle  prescrizioni imposte,  ovvero  di  rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita’;
  2.  in caso di commissione, durante il periodo  di  prova,  di  un nuovo delitto non colposo ovvero di un  reato  della  stessa  indole.

Esito della messa alla prova.

  Decorso  il  periodo di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova,  il  giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto  conto  del  comportamento  dell’imputato  e  del  rispetto   delle   prescrizioni  stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito  positivo.  A  tale  fine acquisisce la relazione conclusiva  dell’ufficio  di  esecuzione  penale esterna che ha preso in carico l’imputato  e  fissa  l’udienza  per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
In caso di esito negativo della prova, il  giudice  dispone  con  ordinanza che il processo riprenda il suo corso.


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