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sabato 24 maggio 2014

Riforma delle sanzioni penali e depenalizzazione



















                          La Legge del 28.04.2014 n. 67 ridetermina  il sistema delle sanzioni in sede penale, stabilisce i principi di base dell'arresto domiciliare e della reclusione domiciliare, trasforma in illecito amministrativo (depenalizzando) numerose altre fattispecie


con la LEGGE   28 aprile 2014, n. 67 il  Governo detta nuove applicazioni in le  in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili.


giorno 17/05/2014 è entrato  in vigore il provvedimento stabilito con la Legge del 28 aprile 2014 n. 67 che   attribuisce la delega al governo per intervenire su alcune materie in modo da alleggerire le problematiche   sul sovraffollamento delle carceri. In poche parole, il governo è chiamato a riscrivere buona parte del sistema delle sanzioni penali.

I principi al quale il governo dovrà attenersi saranno questi:

Tipologia generale delle sanzioni: 

1)  prevedere  che  le  pene  principali  siano  l’ergastolo,  la reclusione, la reclusione domiciliare  e  l’arresto  domiciliare,  la  multa  e  l’ammenda;

Riforma della reclusione domiciliare e dell’arreso domiciliare: Prevedere  che  la   reclusione   e   l’arresto domiciliari si espiano presso l’abitazione  del  condannato  o  altro  luogo pubblico o  privato  di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di con durata continuativa o per singoli  giorni della settimana o per fasce orarie;

2) per i reati per i quali  è prevista  la  pena  dell’arresto  o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, (ex 278 del cpp),  prevedere che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o  dell’arresto  domiciliare;

3) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, (ex  278 cpp)  prevedere  che  il  giudice,  tenuto  conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa  applicare la reclusione domiciliare;

4) il  giudice può prescrivere l’utilizzo delle particolari  modalità  di  controllo;

5) l’arresto e la reclusione domiciliare  non  si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103,  105  e  108  del cp (abitualità, tendenza a delinquere, professionalità nel reato);

6) c’è il carcere qualora non  risulti  disponibile  un  domicilio  idoneo  ad  assicurare la custodia del condannato ovvero quando il  comportamento  del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la  commissione  di  ulteriore  reato,  risulti  incompatibile   con   la  prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di  tutela  della persona offesa dal reato;

7)   l’allontanamento non autorizzato dal domicilio è considerato evasione ex art.  385 del codice penale;

8)  che per i reati che prevedono la reclusione o l’arresto domiciliare il giudice, sentiti l’imputato  e  il pubblico  ministero,  possa  applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità;

a) il lavoro di pubblica utilità non possa  essere  inferiore a dieci giorni e consista nella  prestazione  di  attività non retribuita in favore della collettività da  svolgere  presso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni  o presso   enti   o  organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato: prevedere che  la prestazione debba essere svolta con  modalità  e  tempi  che  non  pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e di  salute del condannato, inoltre prevedere  che  la  durata  giornaliera  della  prestazione non possa comunque superare le otto ore;

Depenalizzazione: 
 Il Governo è delegato a riformare la  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  con l’introduzione di  sanzioni amministrative  e  civili sulla base dei seguenti principi:

1)  trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i quali è prevista  la  sola  pena  della  multa o dell’ammenda,  ad eccezione delle seguenti materie:
       a) edilizia e urbanistica;
       b) ambiente, territorio e paesaggio;
       c) alimenti e bevande;
       d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
       e) sicurezza pubblica;
       f) giochi d’azzardo e scommesse;
       g) armi ed esplosivi;
       h) elezioni e finanziamento ai partiti;
       i) proprietà intellettuale e industriale;

2)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  i  seguenti  reati previsti dal codice penale:
      a) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,  (atti osceni) e 528,limitatamente           alle ipotesi di cui al  primo e al secondo comma (pubblicazioni oscene);
      b) le contravvenzioni previste dagli articoli  652, (rifiuto di prestare la propria opere             in occasione di tumulto)  659,  (disturbo del riposto) 661, (abuso della credulità             popolare) 668 rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive)  e 726; (atti           contrari alla comune decenza);

3)  trasformare  in  illecito  amministrativo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ex legge 12 settembre 1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638, pur che l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di  10.000 euro annui e preservando comunque  il principio  per  cui  il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se  provvede  al versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla  contestazione  o  dalla  notifica dell’avvenuto accertamento  della  violazione;

4)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  le  contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,  previste in alcune disposizioni speciali;

Quantificazione della sanzione amministrativa: per i reati trasformati in illeciti amministrativi,  le sanzioni saranno adeguate e proporzionate  alla  gravità della  violazione,  alla reiterazione dell’illecito,  all'opera  svolta  dall'agente  per  l’eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonchè  alla  personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere  come sanzione principale il pagamento di una somma  compresa  tra  un  minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000;

Autorità competente ad irrogare le sanzioni:
indicare, per i reati trasformati in illeciti  amministrativi,  quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni.
                                                                                Ruisi Francesco

attività di studio Paolo Giuliano





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