La TASI è la nuova tassa annuale sui servizi l’acronimo sta per “Tassa sui Servizi Indivisibili”, per esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale, che a partire dal 2014 sostituirà, in parte, l’IMU.
Come l’IMU, anche la TASI si calcola sulla base imponibile della rendita catastale: il prodotto fra l’ampiezza della casa e una tariffa calcolata dall’Agenzia del Territorio che varia da comune a comune, il tutto moltiplicato per un fattore proprio alla categoria catastale della propria casa. Di conseguenza non viene considerato il valore di mercato degli immobili al momento del pagamento: contano solo l’estensione della casa, il territorio dove è costruita e la sua “categoria catastale”, in una quota variabile fra il 10% e il 30% dell’intera tassa , sarà il Comune a deciderela.
La TASI è una delle tre parti in cui è divisa la cosiddetta IUC, l’Imposta Unica Comunale: le altre due sono la TARI, la tassa sui rifiuti e l’ IMU su immobili diversi dalla prima casa di proprietà.
Il Consiglio dei ministri Il 28 febbraio 2014 ha dato il via libera alla nuova tassazione sulla casa ed, in particolare, ha rivisto al rialzo le aliquote fissate finora per la TASI, come già concordato da tempo con i Comuni.
Secondo le nuove disposizioni l’aliquota massima della TASI per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo.
Più precisamente le due attuali aliquote base di IMU e TASI, fissate rispettivamente al 10,6 per mille e al 2,5 per mille potranno salire di un ulteriore 0,8 per mille.
Saranno i singoli amministratori locali a decidere se far ricadere tutto il peso dei rincari sull’IMU, facendo salire l’aliquota fino al l’11,4 per mille, oppure sulla TASI, elevando l’aliquota fino a un massimo del 3,3 per mille.
L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta TASI siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa.
Per compensare il mancato gettito ai Comuni dovuto alla differenza tra l’aliquota TASI prima casa che oggi è fissata al 2,5 per mille, rispetto alla aliquota IMU che è del 4 per mille il contributo dello Stato di 500 milioni di euro per il 2014 attribuito ai Comuni dalla legge di stabilità viene incrementato di 125 milioni di euro. Il riparto della cifra è stabilito con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, secondo una metodologia condivisa con l’Anci, tenendo conto dei gettito standard ed effettivi dell’Imu e della Tasi. È eliminato il vincolo di destinazione del contributo alle detrazioni, inizialmente previsto dalla legge di stabilità.
Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale (per consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi (si tratta di circa 25 immobili ubicati a Roma) ed i terreni agricoli. Eventuali altre esenzioni dovrebbero essere determinate dai vari Comuni, attenendosi ai richiami che la Corte dei Conti, qualora ne giudichi la non fattibilità.
Ruisi Francesco