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sabato 24 maggio 2014

Riforma delle sanzioni penali e depenalizzazione



















                          La Legge del 28.04.2014 n. 67 ridetermina  il sistema delle sanzioni in sede penale, stabilisce i principi di base dell'arresto domiciliare e della reclusione domiciliare, trasforma in illecito amministrativo (depenalizzando) numerose altre fattispecie


con la LEGGE   28 aprile 2014, n. 67 il  Governo detta nuove applicazioni in le  in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili.


giorno 17/05/2014 è entrato  in vigore il provvedimento stabilito con la Legge del 28 aprile 2014 n. 67 che   attribuisce la delega al governo per intervenire su alcune materie in modo da alleggerire le problematiche   sul sovraffollamento delle carceri. In poche parole, il governo è chiamato a riscrivere buona parte del sistema delle sanzioni penali.

I principi al quale il governo dovrà attenersi saranno questi:

Tipologia generale delle sanzioni: 

1)  prevedere  che  le  pene  principali  siano  l’ergastolo,  la reclusione, la reclusione domiciliare  e  l’arresto  domiciliare,  la  multa  e  l’ammenda;

Riforma della reclusione domiciliare e dell’arreso domiciliare: Prevedere  che  la   reclusione   e   l’arresto domiciliari si espiano presso l’abitazione  del  condannato  o  altro  luogo pubblico o  privato  di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di con durata continuativa o per singoli  giorni della settimana o per fasce orarie;

2) per i reati per i quali  è prevista  la  pena  dell’arresto  o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, (ex 278 del cpp),  prevedere che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o  dell’arresto  domiciliare;

3) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, (ex  278 cpp)  prevedere  che  il  giudice,  tenuto  conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa  applicare la reclusione domiciliare;

4) il  giudice può prescrivere l’utilizzo delle particolari  modalità  di  controllo;

5) l’arresto e la reclusione domiciliare  non  si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103,  105  e  108  del cp (abitualità, tendenza a delinquere, professionalità nel reato);

6) c’è il carcere qualora non  risulti  disponibile  un  domicilio  idoneo  ad  assicurare la custodia del condannato ovvero quando il  comportamento  del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la  commissione  di  ulteriore  reato,  risulti  incompatibile   con   la  prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di  tutela  della persona offesa dal reato;

7)   l’allontanamento non autorizzato dal domicilio è considerato evasione ex art.  385 del codice penale;

8)  che per i reati che prevedono la reclusione o l’arresto domiciliare il giudice, sentiti l’imputato  e  il pubblico  ministero,  possa  applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità;

a) il lavoro di pubblica utilità non possa  essere  inferiore a dieci giorni e consista nella  prestazione  di  attività non retribuita in favore della collettività da  svolgere  presso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni  o presso   enti   o  organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato: prevedere che  la prestazione debba essere svolta con  modalità  e  tempi  che  non  pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e di  salute del condannato, inoltre prevedere  che  la  durata  giornaliera  della  prestazione non possa comunque superare le otto ore;

Depenalizzazione: 
 Il Governo è delegato a riformare la  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  con l’introduzione di  sanzioni amministrative  e  civili sulla base dei seguenti principi:

1)  trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i quali è prevista  la  sola  pena  della  multa o dell’ammenda,  ad eccezione delle seguenti materie:
       a) edilizia e urbanistica;
       b) ambiente, territorio e paesaggio;
       c) alimenti e bevande;
       d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
       e) sicurezza pubblica;
       f) giochi d’azzardo e scommesse;
       g) armi ed esplosivi;
       h) elezioni e finanziamento ai partiti;
       i) proprietà intellettuale e industriale;

2)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  i  seguenti  reati previsti dal codice penale:
      a) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,  (atti osceni) e 528,limitatamente           alle ipotesi di cui al  primo e al secondo comma (pubblicazioni oscene);
      b) le contravvenzioni previste dagli articoli  652, (rifiuto di prestare la propria opere             in occasione di tumulto)  659,  (disturbo del riposto) 661, (abuso della credulità             popolare) 668 rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive)  e 726; (atti           contrari alla comune decenza);

3)  trasformare  in  illecito  amministrativo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ex legge 12 settembre 1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638, pur che l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di  10.000 euro annui e preservando comunque  il principio  per  cui  il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se  provvede  al versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla  contestazione  o  dalla  notifica dell’avvenuto accertamento  della  violazione;

4)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  le  contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,  previste in alcune disposizioni speciali;

Quantificazione della sanzione amministrativa: per i reati trasformati in illeciti amministrativi,  le sanzioni saranno adeguate e proporzionate  alla  gravità della  violazione,  alla reiterazione dell’illecito,  all'opera  svolta  dall'agente  per  l’eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonchè  alla  personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere  come sanzione principale il pagamento di una somma  compresa  tra  un  minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000;

Autorità competente ad irrogare le sanzioni:
indicare, per i reati trasformati in illeciti  amministrativi,  quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni.
                                                                                Ruisi Francesco

attività di studio Paolo Giuliano





sabato 17 maggio 2014

2 miliardi di Euro, è quanto ammonta la multa all'Italia per avere violato i diritti dell'uomo.






Indulto e amnistia 2014, ultime notizie: allarme salute nelle carceri



Sovraffollamento carceri e allarme salute per i detenuti, amnistia e indulto 2014: ecco qual è la situazione


Il ministro della Giustizia Andrea Orlando il 22 maggio prossimo va in  missione a Strasburgo dove incontrerà i vertici della Corte europea dei diritti dell'uomo  del Consiglio d'Europa, va a trattare  i contenuti del testo unificato per indulto e amnistia 2014 che verrà presentato in commissione Giustizia al Senato della Repubblica Italiana. Il ministro sa benissimo che il Consiglio d’Europa ha già pronte le sanzioni per l’Italia giorno  28 Maggio 2014 sarà elevata una mega mula di ben 2 miliardi di Euro, per lo stato di illegalità che l’Italia adotta contro i diritti dell’uomo nei siti carcerari, paragonandola allo stato in cui versava l’Iraq di Saddam Hussein, dove ci fu bisogno di un intervento armato.
Se pur con un po’ di esagerazione nel confronto, di Hussein,  le carceri Italiane  possono essere definite disumane, infatti il sovraffollamento determina un allarme sociale dalle grandi proporzioni, si rischia una pandemia  di malattie contratte in quei luoghi.
Un nuovo allarme per la salute dei detenuti viene lanciato oggi dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simpse), mentre il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che l'8 ottobre 2013 inviò un messaggio alle Camere sul sovraffollamento carceri, continua a chiedere senza sosta l'approvazione di leggi di indulto e amnistia 2014 "sia per ragioni etiche che per ragioni economiche" in vista della scadenza dei termini imposti dalla Corte di Strasburgo per il 28 maggio 2014, giorno entro il quale l'Italia dovrebbe ristabilire condizioni umane e dignitose negli istituti penitenziari. Attualmente la salute nelle carceri sarebbe ad alto rischio, a causa del sovraffollamento e della scarsa qualità dell'assistenza sanitaria, per una forbice che va dal 60 all'80% dei detenuti. Secondo le stime degli esperti dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria che in questi giorni celebrano il congresso annuale a Torino, "il 32% dei detenuti è tossicodipendente, il 27% ha un problema psichiatrico, il 12% ha malattie osteoarticolari, il 16% cardiovascolari e circa il 10% problemi metabolici e dermatologici, il 5% di malattie infettive ". "Tra le malattie infettive - secondo i dati della Simpse riportati dall'Ansa - è l'epatite C la più frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%), Epatite B (5,3%), Hiv (3,8%) e sifilide (2,3%).

Amnistia e indulto 2014, in primis risolverebbe le condizioni dei detenuti, poi salverebbe l’Italia dalla Mega multa di 2 miliardi di euro emessa dall’Unione Europe  in fine  tralcerebbe di colpo  9 milioli di processi pendenti da anni, causando un risparmio economico per le casse  Italiane  di ben 1,5 miliardi di euro.


Intanto, non c'è ancora traccia sul sito istituzionale del Senato della Repubblica del testo unificato in materia di indulto e amnistia 2014, che avrebbero dovuto presentare entro le ore 18 di giovedì 15 maggio i senatori Ciro Falanga (FI) e Nadia Ginetti (PD) nella qualità di relatori dei quattro ddl per amnistia e indulto presentati dai senatori Manconi, Compagna, Buemi e Barani più altri cofirmatari. Probabilmente sarà presentato dopo la missione di Orlando a Strasburgo.

                                                                                             Ruisi Francesco
















martedì 13 maggio 2014

La sospensione del procedimento penale e l’estinzione del reato per “messa alla prova”





















La legge del 28.04.2014 n. 67 introduce l'istituto della messa alla Prova
dell'imputato prima della sentenza, durante la fase della "prova" il procedimento penale è sospeso e se la prova ha esito positivo il rato è estinto. 


Ecco i nuovi articoli 168 bis codice penale e 168 ter codice penale e i corrispondenti articoli 454 bis cpp; 464 ter cpp; 464 quater cpp; 464 quinquies cpp; 464 sexies cpp; 464 septies cpp; 464 octies cpp.

LEGGE   28 aprile 2014, n. 67  

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili. (14G00070) in G.U.  Serie Generale n.100 del 2-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2014

La legge del 28 aprile 2014 al fine di eliminare il carico dei procedimenti e di ridurre il peso dei detenuti nelle carceri ha introdotto il nuovo istituto della sospensione del procedimento per “messa alla prova”.
 In poche parole il procedimento penale di sospende  onde permettere all’imputato il risarcimento del danno il risarcimento del danno dallo stesso cagionato,  l’affidamento dell’imputato al  servizio sociale.

Ambito di applicazione.

 Nei procedimenti per reati puniti con la sola  pena edittale pecuniaria o con la pena edittale  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa  alla  pena pecuniaria, nonche’ per i delitti indicati dal comma 2  dell’articolo 550 del codice di  procedura  penale.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 cp.

Richiesta:  è l’imputato  puo’  chiedere  la sospensione del processo con messa alla prova. Quindi, non è obbligatorio chiedere o concedere la messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova  dell’imputato non puo’ essere concessa piu’ di una volta. La richiesta puo’ essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto.

Forma della richiesta  La volonta’ dell’imputato e’ espressa personalmente o per  mezzo di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e’  autenticata  nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3 cpp

Contenuto della “messa alla prova”

   La messa alla prova  comporta  la  prestazione  di  condotte  volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche’, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi’ l’affidamento dell’imputato al  servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo’  implicare,  tra l’altro,  attivita’  di  volontariato  di  rilievo  sociale,   ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai  rapporti  con  il  servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta’  di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

    La concessione della messa alla prova e’ inoltre  subordinata  alla prestazione di lavoro di pubblica utilita’.  Il  lavoro  di  pubblica utilita’ consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto  anche  delle   specifiche   professionalita’   ed   attitudini lavorative dell’imputato, di durata non  inferiore  a  dieci  giorni, anche non continuativi, in favore della  collettivita’,  da  svolgere presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di volontariato.  La  prestazione  e’  svolta  con  modalita’  che   non pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non puo’ superare le otto ore.

Documenti da allegare alla richiesta di sospensione.  

All’istanza e’ allegato un programma di  trattamento,  elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non  sia  stata  possibile  l’elaborazione,  la  richiesta  di elaborazione del  predetto  programma.

 Il  programma  in  ogni  caso prevede:

a) le modalita’ di coinvolgimento dell’imputato, nonche’ del  suo nucleo  familiare  e  del  suo  ambiente  di  vita  nel  processo  di reinserimento sociale, ove cio’ risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni  specifici che l’imputato assume anche al fine di  elidere  o  di  attenuare  le conseguenze del reato, considerando a tal fine  il  risarcimento  del danno,  le  condotte  riparatorie  e  le  restituzioni,  nonche’   le prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica   utilita’   ovvero all’attivita’ di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,  la  mediazione con la persona offesa.

Termini entro cui effettuare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli 421 e 422 cpp o fino alla dichiarazione di apertura del  dibattimento  di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e’ stato notificato  il  decreto  di  giudizio immediato, la richiesta e’ formulata entro il termine e con le  forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1 cpp.

 Nel procedimento  per  decreto, la richiesta e’ presentata con l’atto di opposizione.

La richiesta di sospensione del procedimento  con  messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini  preliminari.  Nel  corso delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e’  presentata   una richiesta di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova, trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  affinche’  esprima  il consenso o il dissenso. Il consenso  del  pubblico  ministero  deve  risultare  da  atto scritto  e  sinteticamente  motivato,  unitamente  alla  formulazione dell’imputazione.  Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato puo’ rinnovare  la  richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice,  se ritiene  la  richiesta  fondata,  provvede.

Effetti della messa alla prova.

 Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del  reato  e’  sospeso.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si  procede.
L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione  delle  sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Revoca della messa alla prova.

    La sospensione del procedimento con  messa  alla prova e’ revocata:            

  1.  in caso di grave o reiterata  trasgressione  al  programma  di trattamento o alle  prescrizioni imposte,  ovvero  di  rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita’;
  2.  in caso di commissione, durante il periodo  di  prova,  di  un nuovo delitto non colposo ovvero di un  reato  della  stessa  indole.

Esito della messa alla prova.

  Decorso  il  periodo di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova,  il  giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto  conto  del  comportamento  dell’imputato  e  del  rispetto   delle   prescrizioni  stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito  positivo.  A  tale  fine acquisisce la relazione conclusiva  dell’ufficio  di  esecuzione  penale esterna che ha preso in carico l’imputato  e  fissa  l’udienza  per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
In caso di esito negativo della prova, il  giudice  dispone  con  ordinanza che il processo riprenda il suo corso.


venerdì 2 maggio 2014

Grillo e i comizi ad applausi blindati.






Guai a chi contesta Beppe Grillo

Non accenna a placarsi l’ondata di polemiche per il «cartello sgradito» durante il comizio di Beppe Grillo a Piombino, che sabato ha parlato davanti all’acciaieria Lucchini, al centro delle cronache degli ultimi giorni per la recente chiusura del suo altoforno. I fatti sono noti: poco prima che il fondatore del MoVimento 5 Stelle salisse sul palco per prendere la parola, qualcuno tra il pubblico solleva un cartello: 
«Troppo comodo fassì vede’ a’ funerali. Non venite a fare campagna elettorale sulla nostra pelle».

Elena Masetti, un’insegnante, che poco dopo racconterà di come il suddetto cartello le sia stato strappato di mano e buttato lontano:

«Un cartellone innocuo – dice l’insegnante – voleva ricordare che la storia della vita, della morte e speriamo rinascita delle acciaierie è una storia nostra, di lotte fatte dai nostri operai, dai nostri sindacati, dal nostro sindaco. Un cartello strappato con rabbia dall’ignoranza».

 A recuperare il cartello,  sono stati  Gianluca Rombai e Luca Cini, rispettivamente operaio e impiegato alla Lucchini, che l’hanno tenuto sollevato per un po’ prima che un uomo del servizio di sicurezza del MoVimento 5 Stelle non lo facesse sparire definitivamente («piegato e portato via con la scorta della polizia») tra fischi e qualche applauso, mentre l’uomo è seguito da una scia di giornalisti.

Bisogna dire a Beppe che scopiazzare il Duce alle censure di pensiero e alle condotte nazi-fascisti del rigore alla logica di chi non è con me e mio nemico, e stato concretamente smentito dalle esperienze  vissute. 

ebbene ricordargli che Benito da grande uomo morì umiliato dai  barbari che giorni prima  lo hanno baciato e applaudito.

È bene però distinguere Grillo dai rappresentanti grillini,dai seguaci  e a sua volta da chi li ha votati.

Attento Beppe, saranno proprio i tuoi seguaci che ti appenderanno a testa in giù, quando avranno trovato, altre opportunità,quindi tu Casaleggio e i tuoi business,datevi una via di fuga,finchè i seguaci saranno ciechi di quell’odio sociale che  cavalchi con destrezza.
                  
                                                           Ruisi Francesco 



mercoledì 23 aprile 2014

Angelino super poliziotto ma non troppo


Matteo cerca  la  scusa per litigare  con  Alfano in modo da coprire le difficoltà per mantenere le tante promesse fatte, infatti perde tempo sperando di arrivare ad ottenere  un ottimo risultato  alle Europee, così da essere legittimato ha chiedere al colle  di mantenere  la promessa fatta al cavaliere, che pretende di andare al voto anticipato, in modo che  Forza Italia  può andare da sola e Angelino viene fatto fuori dai giochi. Intanto Angelino Alfano festeggia la figura di cacca che ha fatto  Sandro Bondi. Festa  che quasi subito fa diventare cupo Angelino  che pensa che il suo nuovo Ncd resta lontano dalla soglia dell’otto per cento.
Allora Angelino fa la voce grossa ma molla su tutto, dal decreto lavoro alle riforme, pur di non andare a votare: oggi ha persino smentito Sacconi Maurizio sulla possibilità che in Senato proprio il decreto lavoro rischi di essere bocciato.
Infatti ipotizzando l' elezioni anticipate,  così come impostaste da Silvio, lo sbarramento per Angelino salirebbe d'un tratto dal 4,5 al 8 per cento che neppure l'alleanza con quel che resta di Casini e Cesa, oramai ai minimi termini elettorali, potrebbe consentire di raggiungere. Insomma da qui a metà maggio si capirà se legislatura va avanti davvero o se il governo è già al capolinea perché così sta decidendo chi lo guida. Ecco perché Alfano abbaia ma non morderà su nulla.
                                                                                           Ruisi Francesco


lunedì 21 aprile 2014

giù le mani da Papa Francesco





ex segretario di stato Tarcisio Bertone non  ci sta  e sfida  Papa Francesco  spostando la sua residenza in un attico  di 700 metri quadrati una vera reggia d’oro,che si trova a l’ultimo piano di palazzo San Carlo assieme alle tre sorelle che si occupano della sua persona, a pochi metri dalla residenza di Papa Francesco   che ha scelto  di  stare  al residence  Santa Marta  in un’appartamento modesto, un  locale diviso in due in modo da ottenere i bilocali ad un’aria di 70 mq di cui uno e abitato dall’attuale segretario Parolin, che segue Bergoglio nella sua  umiltà.
Attualmente, Bertone, dopo l'uscita dalla commissione di vigilanza dello Ior, conserva ora solo l'incarico di camerlengo.
Un cambio di vertice che non va giù a tanti,  una circostanza che non si verificava almeno dai tempi di Pio XII, quello del 2006, quando il cardinale Sodano, stizzito per la sua rimozione a favore di un non diplomatico come Bertone, tergiversò quasi un anno prima di liberare l'appartamento dai suoi scatoloni, costringendo il salesiano a fare anticamera nella Torre di San Giovanni.
Piuttosto, l'appartamento extralarge di Bertone non è andato giù a Bergoglio,che  sceglie il tempo come punizione.

Dall’altra parte Bertone e la sua gang risponde provocatoriamente  con un silenzio assordante, ma i suoi amici  e le vicende strane che si sono susseguite fin dall’insediamento di papa Benedetto, invece echeggiano, pare che nella vicenda siano coinvolte i fatti della diocesi di Trapani, fatti che tuonano come i rombi di motori degl' aerei da guerra, che lascia nell’aria un alone pericoloso, che in realtà, disposti ha difendere fino alla morte quei conti dello IOR.
                                           
                                                                                                         Ruisi Francesco

sabato 19 aprile 2014

BUONA PASQUA. non mangiarmi.


per questa pasqua prova ha mangiare del buon cioccolato  e non partecipare al massacro  degl'agnelli, pensa se fossi tu il sacrificio.

Buona Pasqua,  
                                                                                                        Ruisi Francesco