La Legge del 28.04.2014 n. 67 ridetermina il sistema delle sanzioni in sede penale, stabilisce i principi di base dell'arresto domiciliare e della reclusione domiciliare, trasforma in illecito amministrativo (depenalizzando) numerose altre fattispecie
con la LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 il Governo detta nuove applicazioni in le in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
giorno 17/05/2014 è entrato in vigore il provvedimento stabilito con la Legge del 28 aprile 2014 n. 67 che attribuisce la delega al governo per intervenire su alcune materie in modo da alleggerire le problematiche sul sovraffollamento delle carceri. In poche parole, il governo è chiamato a riscrivere buona parte del sistema delle sanzioni penali.
I principi al quale il governo dovrà attenersi saranno questi:
Tipologia generale delle sanzioni:
1) prevedere che le pene principali siano l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, la multa e l’ammenda;
Riforma della reclusione domiciliare e dell’arreso domiciliare: Prevedere che la reclusione e l’arresto domiciliari si espiano presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
2) per i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, (ex 278 del cpp), prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell’arresto domiciliare;
3) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, (ex 278 cpp) prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
4) il giudice può prescrivere l’utilizzo delle particolari modalità di controllo;
5) l’arresto e la reclusione domiciliare non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del cp (abitualità, tendenza a delinquere, professionalità nel reato);
6) c’è il carcere qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
7) l’allontanamento non autorizzato dal domicilio è considerato evasione ex art. 385 del codice penale;
8) che per i reati che prevedono la reclusione o l’arresto domiciliare il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità;
a) il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato: prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, inoltre prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
Depenalizzazione:
Il Governo è delegato a riformare la disciplina sanzionatoria dei reati con l’introduzione di sanzioni amministrative e civili sulla base dei seguenti principi:
1) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
a) edilizia e urbanistica;
b) ambiente, territorio e paesaggio;
c) alimenti e bevande;
d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) sicurezza pubblica;
f) giochi d’azzardo e scommesse;
g) armi ed esplosivi;
h) elezioni e finanziamento ai partiti;
i) proprietà intellettuale e industriale;
2) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
a) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, (atti osceni) e 528,limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma (pubblicazioni oscene);
b) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, (rifiuto di prestare la propria opere in occasione di tumulto) 659, (disturbo del riposto) 661, (abuso della credulità popolare) 668 rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive) e 726; (atti contrari alla comune decenza);
3) trasformare in illecito amministrativo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ex legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, pur che l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione;
4) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste in alcune disposizioni speciali;
Quantificazione della sanzione amministrativa: per i reati trasformati in illeciti amministrativi, le sanzioni saranno adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all'opera svolta dall'agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000;
Autorità competente ad irrogare le sanzioni:
indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni.
Ruisi Francesco